Art. 23 · Comunicazioni relative alla qualità del servizio in Eurosur

Art. 23

Comunicazioni relative alla qualità del servizio in Eurosur

In vigore dal 9 apr 2021
Comunicazioni relative alla qualità del servizio in Eurosur 1.   Per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di Eurosur conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1896 l’Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, può stabilire gli indicatori tecnici e i requisiti per le segnalazioni di singoli eventi, allo scopo di controllare lo stato operativo e la qualità del servizio fornito dai vari sistemi e reti degli Stati membri e dell’Agenzia che sono connessi alla componente tecnica di Eurosur quale definita all’, e che ne fanno parte. 2.   Gli indicatori sono usati per: a) monitorare lo stato delle varie componenti tecniche di Eurosur in tempo reale; b) aiutare nel rilevamento degli incidenti e delle falle individuati nel funzionamento di Eurosur e nella risposta da predisporre; c) garantire la sicurezza dei dati di Eurosur. 3.   Gli Stati membri e l’Agenzia comunicano ogni singolo incidente che interessa le componenti tecniche di Eurosur o la sicurezza dei dati di Eurosur.
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