Art. 13
Relazioni di analisi dei rischi
In vigore dal 9 apr 2021
Relazioni di analisi dei rischi
1. I centri nazionali di coordinamento, l’Agenzia e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento provvedono a trasmettere relazioni di analisi dei rischi ai fini dell’aggiornamento dei livelli «analisi» dei quadri situazionali.
2. Le relazioni di analisi dei rischi includono uno o più dei seguenti elementi: prodotti di analisi come note informative, relazioni analitiche, analisi di paesi terzi e profili di rischio, e relazioni specifiche di osservazione della terra tramite sistemi di informazione geospaziale.
3. Le relazioni di analisi dei rischi sono usate per:
a)
facilitare la comprensione di eventi ed episodi alle frontiere esterne e, se del caso, la loro relazione con i movimenti secondari non autorizzati, e l’analisi e la previsione delle tendenze correlate;
b)
facilitare la pianificazione e lo svolgimento mirati delle operazioni di controllo di frontiera;
c)
l’analisi strategica dei rischi.
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