Art. 7
Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni III in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro
In vigore dal 7 apr 2021
Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni III in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro
1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un’area di uno Stato membro, tale area è inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte III, come zona soggetta a restrizioni III.
Tuttavia, qualora sia stato confermato solo un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un’area di uno Stato membro precedentemente indenne da malattia, tale area non è inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte III, del presente regolamento come zona soggetta a restrizioni III.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni III elencata nell’allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.
Storico versioni
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