Art. 51 · Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici

Art. 51

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici

In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici 1.   In deroga ai divieti di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di prodotti derivati ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro e verso altri Stati membri, purché siano stati sottoposti a un trattamento che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi per quanto riguarda la peste suina africana. 2.   In deroga ai divieti di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III e verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché: a) i sottoprodotti di origine animale siano raccolti, trasportati e smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; b) per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale. L’operatore di trasporto consente all’autorità competente di controllare il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto e conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dal movimento della partita.
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