Art. 50 · Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III

Art. 50

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III

In vigore dal 7 apr 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III Gli operatori spostano al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano unicamente: a) nei casi contemplati agli ; e b) se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene: i) le informazioni richieste conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e ii) almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: — «Carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni I ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»; — «Corpi di suini selvatici destinati al consumo umano provenienti da una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»; — «Prodotti trasformati a base di carne provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.». Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:605:oj#art-50