Art. 48 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici

Art. 48

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici

In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici 1.   In deroga al divieto di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III verso: a) altre zone soggette a restrizioni I, II e III situate nello stesso Stato membro interessato; b) aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato; e c) altri Stati membri e paesi terzi. 2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui al paragrafo 1 unicamente purché: a) siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne nelle zone soggette a restrizioni I, II e III; b) l’autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c), punto ii); c) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici: i) siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all’, paragrafo 1; e ii) siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:605:oj#art-48