Art. 48
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici
1. In deroga al divieto di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III verso:
a)
altre zone soggette a restrizioni I, II e III situate nello stesso Stato membro interessato;
b)
aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato; e
c)
altri Stati membri e paesi terzi.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui al paragrafo 1 unicamente purché:
a)
siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;
b)
l’autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c), punto ii);
c)
i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici:
i)
siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all’, paragrafo 1; e
ii)
siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana.
Storico versioni
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