Art. 42 · Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III

Art. 42

Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III

In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III L’autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III unicamente purché: a) la macellazione di suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono oggetto di movimenti autorizzati a norma degli e la produzione e lo stoccaggio dei relativi prodotti siano effettuati separatamente dalla macellazione di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e dalla produzione e dallo stoccaggio dei relativi prodotti che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono: i) le condizioni generali supplementari di cui agli ; e ii) le condizioni specifiche di cui agli ; b) l’operatore dello stabilimento disponga di procedure o istruzioni documentate approvate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).
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