Art. 40.tit_1 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro

Art. 40.tit_1

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro

In vigore dal 7 apr 2021
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