Art. 40 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro

Art. 40

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro

In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro In deroga ai divieti di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché: a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’, paragrafo 2; c) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini: i) detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli ; e ii) macellati: — all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni III; o — al di fuori di una zona soggetta a restrizioni III, dopo un movimento autorizzato conformemente all’; d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all’, paragrafo 1; e i) nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento; o ii) siano stati marcati conformemente all’ con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 853/2004; e iii) siano destinati unicamente ai movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato.
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