Art. 35
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all’, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. In deroga all’, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente a fini di ulteriore trattamento per ottenere mangimi trasformati, per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o compost di cui all’, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II all’interno dello stesso Stato membro, purché:
a)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’, paragrafo 2;
c)
i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all’;
d)
i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:
i)
in una zona soggetta a restrizioni II:
—
dello stesso Stato membro interessato; o
—
di un altro Stato membro interessato conformemente all’;
o
ii)
al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all’;
e)
il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
f)
le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello designato conformemente all’, paragrafo 1, verso:
i)
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011;
ii)
un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all’allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a) e lettera b), punti da i) a iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
iii)
un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all’allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011; o
iv)
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:
a)
consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
b)
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
3. L’autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1, lettera e), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:
a)
i materiali di categoria 3 siano:
i)
ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II;
ii)
spostati unicamente all’interno dello stesso Stato membro per gli usi di cui al paragrafo 1;
b)
ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di materiali di categoria 3; solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
Storico versioni
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