Art. 34 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di letame ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro

Art. 34

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di letame ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro

In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di letame ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro 1.   In deroga all’, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III verso una discarica situata al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro conformemente alle condizioni specifiche di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2020/687. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II a fini di trattamento o smaltimento conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine all’interno del territorio dello stesso Stato membro. 3.   L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2: a) consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento. 4.   L’autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 3, lettera a), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2. Solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
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