Art. 33.tit_1 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento

Art. 33.tit_1

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento

In vigore dal 7 apr 2021
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