Art. 32.tit_1 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro

Art. 32.tit_1

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro

In vigore dal 7 apr 2021
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