Art. 32 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro

Art. 32

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro

In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro 1.   In deroga ai divieti di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso le zone soggette a restrizioni II e III nel territorio di un altro Stato membro interessato purché: a) il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all’; b) i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale; c) le partite di materiale germinale rispettino ogni altra garanzia adeguata in materia di sanità animale in base all’esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione della peste suina africana: i) richiesta dall’autorità competente dello stabilimento di spedizione; ii) approvata dall’autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di destinazione, prima del movimento del materiale germinale. 2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato: a) redige un elenco di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e che sono autorizzati per i movimenti di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro interessato verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro interessato; tale elenco contiene le informazioni che l’autorità competente dello Stato membro interessato deve conservare in merito agli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2020/686; b) mette l’elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico sul proprio sito web e lo mantiene aggiornato; c) fornisce alla Commissione e agli Stati membri il link al sito web di cui alla lettera b).
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