Art. 31.tit_1 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato

Art. 31.tit_1

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 7 apr 2021
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