Art. 31
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In deroga ai divieti di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso un’altra zona soggetta a restrizioni II, zone soggette a restrizioni I e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro purché:
a)
il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all’;
b)
i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.
Storico versioni
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