Art. 3 · Norme speciali per l’istituzione di zone soggette a restrizioni e di zone infette in caso di focolaio di peste suina africana

Art. 3

Norme speciali per l’istituzione di zone soggette a restrizioni e di zone infette in caso di focolaio di peste suina africana

In vigore dal 7 apr 2021
Norme speciali per l’istituzione di zone soggette a restrizioni e di zone infette in caso di focolaio di peste suina africana In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l’autorità competente dello Stato membro istituisce: a) in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle condizioni stabilite in tale articolo; oppure b) in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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