Art. 29
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona per la macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona per la macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato
1. In deroga ai divieti di cui all’, in circostanze eccezionali, qualora il divieto di cui all’, paragrafo 1, comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, e in caso di limiti logistici della capacità di macellazione dei macelli situati in una zona soggetta a restrizioni III e designati conformemente all’, paragrafo 1, o in assenza di macelli designati in una zona soggetta a restrizioni III, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare, ai fini della macellazione immediata, i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso un macello designato conformemente all’, paragrafo 1, nello stesso Stato membro il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione e situato:
a)
in una zona soggetta a restrizioni II;
b)
in una zona soggetta a restrizioni I, quando non è possibile macellare gli animali in una zona soggetta a restrizioni II;
c)
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, quando non è possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II e III.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato concede un’autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente purché:
a)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché agli .
3. L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:
a)
i suini detenuti siano destinati alla macellazione immediata direttamente in un macello designato conformemente all’, paragrafo 1;
b)
all’arrivo al macello designato, i suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni III siano tenuti separati dagli altri suini e siano macellati:
i)
in un giorno specifico in cui sono macellati unicamente suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni III; o
ii)
al termine di un giorno di macellazione, in modo da garantire che successivamente non siano macellati altri suini detenuti;
c)
dopo la macellazione dei suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni III e prima dell’inizio della macellazione di altri suini detenuti, il macello sia pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell’autorità competente dello Stato membro interessato.
4. L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:
a)
i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona siano trattati o smaltiti conformemente agli ;
b)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona siano trasformati e immagazzinati conformemente all’.
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