Art. 25 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

Art. 25

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro 1.   In deroga ai divieti di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro. 2.   L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente purché: a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’, paragrafo 2, e agli ; c) sia stata predisposta una procedura di incanalamento a norma dell’; d) i suini detenuti rispettino ogni altra garanzia supplementare adeguata in relazione alla peste suina africana in base all’esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione di tale malattia: i) richiesta dall’autorità competente dello stabilimento di spedizione; ii) approvata dalle autorità competenti degli Stati membri di passaggio e dello stabilimento di destinazione, prima dei movimenti dei suini detenuti; e) nello stabilimento di spedizione non sia stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana nei suini detenuti conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno nei 12 mesi precedenti; f) l’operatore abbia notificato in anticipo all’autorità competente l’intenzione di spostare la partita di suini detenuti conformemente all’articolo 152, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 96 del regolamento delegato (UE) 2020/688. 3.   L’autorità competente dello stabilimento di spedizione: a) redige un elenco degli stabilimenti che rispettano le garanzie di cui al paragrafo 2, lettera d); b) informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie di cui al paragrafo 2, lettera d), e della loro approvazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii). 4.   L’approvazione di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), non è richiesta e l’obbligo di informazione immediata di cui al paragrafo 3, lettera b), non sussiste se lo stabilimento di spedizione, i luoghi di passaggio e lo stabilimento di destinazione sono tutti situati in zone soggette a restrizioni I, II e III e tali zone sono continue, in modo da garantire che i suini detenuti siano spostati attraverso tali zone soggette a restrizioni I, II e III unicamente alle condizioni specifiche di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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