Art. 24
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata
1. In deroga ai divieti di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato purché:
a)
i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;
b)
il macello di destinazione sia designato conformemente all’, paragrafo 1.
2. L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
a)
le condizioni generali di cui all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
le condizioni generali supplementari di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli .
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