Art. 20.tit_1 · Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

Art. 20.tit_1

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

In vigore dal 7 apr 2021
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