Art. 15
Condizioni generali supplementari relative ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni generali supplementari relative ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
1. L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30 alle condizioni specifiche previste in tali articoli purché:
a)
i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III:
i)
nello stabilimento in questione; o
ii)
nell’unità epidemiologica in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L’autorità competente, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l’alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina africana non possa diffondersi da un’unità epidemiologica all’altra;
b)
sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale, con esito favorevole in relazione alle peste suina africana:
i)
da un veterinario ufficiale;
ii)
nelle 24 ore precedenti il movimento della partita di suini o la raccolta del materiale germinale; e
iii)
conformemente all’, paragrafi 1 e 2, e all’allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
c)
se necessario, in base alle istruzioni dell’autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno prima della data del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione o prima della data di raccolta del materiale germinale:
i)
a seguito dell’esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale; e
ii)
conformemente all’allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato, se del caso, deve ottenere i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno di cui al paragrafo 1, lettera c), prima di autorizzare il movimento della partita.
3. L’autorità competente di uno Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da stabilimenti di spedizione situati nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato, l’esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):
a)
sia effettuato unicamente per gli animali destinati a essere spostati; o
b)
non debba essere effettuato purché:
i)
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all’, lettera a), punto i), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
—
che nello stabilimento di spedizione sono state applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui all’, lettera b);
—
che nel corso di tali visite un veterinario ufficiale ha effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione con esito favorevole in relazione alla peste suina africana conformemente all’, paragrafi 1 e 2, e all’allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
ii)
nello stabilimento di spedizione sia in vigore la sorveglianza continua di cui all’, lettera c), da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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