Art. 13 · Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana

Art. 13

Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana

In vigore dal 7 apr 2021
Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana L’autorità competente dello Stato membro interessato può vietare, all’interno del territorio dello stesso Stato membro, i movimenti di partite di suini detenuti e di prodotti ottenuti da suini detenuti se ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini detenuti o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.
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