Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 mar 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «tipo di veicolo»: insieme di veicoli come definito nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/858; 2) «tipo di veicolo per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali: a) la composizione del numero di identificazione del veicolo; b) le caratteristiche e l’ubicazione delle iscrizioni regolamentari; 3) «targhetta regolamentare» targhetta o etichetta, apposta dal costruttore su un veicolo, che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per l’identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le pertinenti informazioni relative alle masse massime ammissibili a pieno carico; 4) «numero di identificazione del veicolo (VIN)»: il codice alfanumerico assegnato ad un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo; 5) «tipo di veicolo per quanto riguarda l’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali: a) le dimensioni dell’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori e posteriori; b) la posizione dell’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori e posteriori; c) la forma della superficie destinata all’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio delle targhe di immatricolazione anteriori posteriori; 6) «tipo di veicolo per quanto riguarda i tergicristalli e i lavacristalli»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche del tergicristallo e del lavacristallo o la forma, le dimensioni e le caratteristiche del parabrezza e del suo montaggio; 7) «tipo di lavacristallo»: gruppo di lavacristalli che non presenta differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali: funzionamento della pompa, materiali utilizzati, capacità del serbatoio, numero di ugelli, dimensioni, spessore delle pareti o forma del lavacristallo; 8) «tergicristallo»: l’insieme costituito da un dispositivo atto a detergere la superficie esterna del parabrezza e dagli accessori e comandi necessari per azionare e fermare il dispositivo stesso; 9) «lavacristallo»: l’insieme costituito dai dispositivi che servono a immagazzinare, convogliare e spruzzare il liquido sulla superficie esterna del parabrezza e dai comandi necessari per azionare e fermare il dispositivo stesso; 10) «tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche dei parafanghi o le dimensioni minime e massime degli pneumatici e delle ruote idonei al montaggio, tenuto conto delle coperture degli pneumatici e delle dimensioni e dell’offset dei cerchi; 11) «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali: a) caratteristiche dei dispositivi di sbrinamento e di disappannamento; b) forme e sistemazioni esterne e interne che, all’interno del campo di visibilità anteriore a 180o del conducente, possono influire sulla visibilità; c) forma, dimensioni, spessore e caratteristiche del parabrezza e del relativo montaggio; d) numero massimo di posti a sedere; 12) «dispositivo di sbrinamento»: il dispositivo destinato a eliminare la brina o il ghiaccio dalla superficie esterna del parabrezza; 13) «dispositivo di disappannamento»: il dispositivo destinato a eliminare il vapore dalla superficie interna del parabrezza; 14) «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di traino»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche dei dispositivi di traino; 15) «dispositivo di traino» (o «dispositivo di rimorchio»): dispositivo a forma di gancio, occhione o altro, al quale può essere fissata una fune o una barra da traino; 16) «tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi antispruzzi»: veicoli completi, incompleti o completati che non differiscono tra loro riguardo ai seguenti aspetti: a) tipo di dispositivo antispruzzi installato sul veicolo; b) designazione del tipo di dispositivo antispruzzi stabilita dal costruttore; 17) «tipo di dispositivo antispruzzi»: dispositivi che non differiscono tra loro riguardo alle seguenti caratteristiche principali: a) principio fisico adottato per ridurre gli spruzzi (assorbimento dell’energia dell’acqua, separazione aria/acqua); b) materiali; c) forma; d) dimensioni, se possono influire sul comportamento del materiale; 18) «sistema antispruzzi»: sistema che riduce la nebulizzazione dell’acqua sollevata dagli pneumatici di un veicolo in movimento e composto da parafango, paraspruzzi e bordi esterni muniti di un dispositivo antispruzzi; 19) «dispositivo antispruzzi»: componente del sistema antispruzzi che può comprendere un separatore aria/acqua e un assorbitore di energia; 20) «tipo di veicolo per quanto riguarda l’indicatore di cambio di marcia (GSI)»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche funzionali dei GSI e alla logica che usano i GSI per stabilire quando indicare il momento di cambiare marcia, fra cui: a) invito a inserire la marcia superiore a un determinato regime di rotazione del motore; b) invito a inserire la marcia superiore quando le mappe sul consumo specifico di carburante del motore mostrano che inserendo la marcia superiore si otterrebbe un determinato miglioramento minimo del consumo di carburante; c) invito a inserire la marcia superiore quando la domanda di coppia può essere soddisfatta anche nella marcia superiore; 21) «caratteristiche funzionali del GSI»: gamma dei parametri di ingresso, come regime di rotazione, potenza richiesta, coppia e relative variazioni nel tempo, che determinano l’indicazione del GSI e la dipendenza funzionale delle indicazioni del GSI da tali parametri; 22) «tipo di veicolo per quanto riguarda l’accesso»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche di predellini, maniglie e pedane; 23) «tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia»: veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali le caratteristiche dei dispositivi di retromarcia; 24) «tipo di veicolo per quanto riguarda le masse e le dimensioni»: veicoli che non differiscono tra loro in relazione a nessuno dei seguenti aspetti: a) denominazione commerciale o marchio del costruttore; b) classificazione; c) funzione principale; 25) «apparecchiature e dispositivi aerodinamici»: apparecchiature o dispositivi progettati per ridurre la resistenza aerodinamica dei veicoli stradali, ad eccezione delle cabine allungate; 26) «tipo di impianto di stoccaggio dell’idrogeno»: insieme di componenti che non differiscono relativamente ad aspetti fondamentali quali: lo stato del carburante a idrogeno stoccato o del gas compresso; la pressione di esercizio nominale; la struttura, i materiali, la capacità e le dimensioni fisiche del serbatoio e la struttura, i materiali e le caratteristiche fondamentali dei limitatori di pressione, delle valvole di ritenuta e delle valvole di intercettazione; 27) «tipo di veicolo per quanto riguarda la sicurezza dell’idrogeno»: gruppo di veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente a elementi essenziali quali la configurazione di base e le caratteristiche principali dell’impianto di alimentazione del carburante a idrogeno del veicolo; 28) «tipo di componente a idrogeno»: gruppo di componenti a idrogeno che non differiscono tra loro relativamente ad aspetti fondamentali quali: lo stato del carburante a idrogeno stoccato o del gas compresso, la funzione del componente e la sua struttura, i materiali e le dimensioni fisiche.
Storico versioni

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