Art. 10
Rilascio dell’omologazione UE di componenti
In vigore dal 31 mar 2021
Rilascio dell’omologazione UE di componenti
1. In conformità all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/858, laddove siano rispettate le specifiche tecniche di cui all’allegato XIV, parte 2, sezioni B, C e F per i componenti di cui all’, lettera a), e sezione F per i componenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, l’autorità di omologazione rilascia un’omologazione UE come componente per il tipo di componente a idrogeno e un numero di certificato di omologazione conformemente al metodo di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione.
2. Il certificato di omologazione UE per i componenti di cui all’ deve essere redatto conformemente all’allegato XIV, parte 3, sezione B.
Storico versioni
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