Art. 10 · Rilascio dell’omologazione UE di componenti

Art. 10

Rilascio dell’omologazione UE di componenti

In vigore dal 31 mar 2021
Rilascio dell’omologazione UE di componenti 1.   In conformità all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/858, laddove siano rispettate le specifiche tecniche di cui all’allegato XIV, parte 2, sezioni B, C e F per i componenti di cui all’, lettera a), e sezione F per i componenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo, per quanto riguarda le prescrizioni corrispondenti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, l’autorità di omologazione rilascia un’omologazione UE come componente per il tipo di componente a idrogeno e un numero di certificato di omologazione conformemente al metodo di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione. 2.   Il certificato di omologazione UE per i componenti di cui all’ deve essere redatto conformemente all’allegato XIV, parte 3, sezione B.
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