Art. 1 · Comunicazioni

Art. 1

Comunicazioni

In vigore dal 26 mar 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato: (1) all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso; (2) all’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti: «I risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari per aiutarli a soddisfare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi. Gli Stati membri possono utilizzare i risultati provvisori a livello di parcella di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d), come informazioni utili per i controlli preliminari relativi ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno che non sono soggetti a controlli tramite monitoraggio. Qualora uno Stato membro decida in tal senso, l’articolo 40 bis, paragrafo 4, non si applica alle informazioni comunicate ai beneficiari nell’ambito dei controlli preliminari.»; (3) all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, la seconda e la terza frase sono soppresse; (4) l’articolo 15, paragrafo 2, è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le modifiche apportate a norma del paragrafo 1 sono comunicate all’autorità competente entro il termine fissato dallo Stato membro.»; b) nel secondo comma, la prima frase è soppressa; (5) all’articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il beneficiario sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale non accertato a norma dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, a meno che sia disciplinato dalle norme specifiche di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del medesimo regolamento.»; (6) all’articolo 33 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri possono decidere di escludere da detti controlli in loco i beneficiari la cui sanzione amministrativa ridotta corrisponderebbe agli importi per i quali gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero a norma dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»; (7) all’articolo 40 bis, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’autorità competente può decidere di applicare controlli tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime di aiuto o di una misura di sostegno per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. L’autorità competente estende in misura sostanziale dette superfici in ogni anno consecutivo.»; (8) il testo dell’articolo 40 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 40 ter Comunicazioni Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o febbraio di ogni anno civile, la loro decisione di optare per i controlli tramite monitoraggio nel corso di detto anno civile e precisano tutti i regimi o le misure o i tipi di interventi e tutte le superfici soggette a controlli tramite monitoraggio. Entro il 1o novembre di ogni anno civile la Commissione fornisce il modello per la presentazione delle comunicazioni, in cui sono specificati gli elementi da includere nella comunicazione.»; (9) all’articolo 42, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ove lo Stato membro abbia stabilito un periodo a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco di cui rispettivamente agli articoli 32, 33 e 35 è ripartito durante tale periodo per il rispettivo regime di aiuto per animale o per la rispettiva misura di sostegno connessa agli animali. Se, tuttavia, non si applica alcun periodo di detenzione, se il periodo di detenzione non può essere fissato in anticipo o se inizia prima che la domanda di aiuto o di pagamento sia stata presentata, tutti i controlli in loco di cui agli articoli 32, 33 e 35 sono ripartiti sul periodo nel corso del quale l’animale può beneficiare del pagamento o del sostegno.»; (10) il testo dell’articolo 70 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 70 ter Comunicazioni Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o febbraio dell’anno civile in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli in conformità dell’articolo 70 bis.»
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