Art. 2 · Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/360

Art. 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/360

In vigore dal 24 mar 2021
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/360 Nel regolamento delegato (UE) 2019/360 è inserito il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15 bis Commissione annuale di vigilanza per il 2021 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a partire dal 31 dicembre 2020 1.   I repertori di dati sulle negoziazioni già registrati presso l’ESMA al 31 dicembre 2020 pagano una commissione annuale di vigilanza per il 2021 calcolata conformemente all’articolo 6. Tuttavia, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle negoziazioni è calcolato conformemente al paragrafo 2. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle negoziazioni è pari alla somma degli elementi seguenti: — i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e — i proventi applicabili dei servizi accessori del repertorio di dati sulle negoziazioni in conformità dell’, paragrafi 1 e 2, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021, divisa per la somma degli elementi seguenti: — i proventi totali generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e — i proventi applicabili dei servizi accessori in conformità dell’, paragrafi 1 e 2, durante il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021, di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati. 3.   Dall’importo della commissione annuale di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono dedotti gli importi già pagati dal repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021. Se l’importo già pagato dal repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, prima del 26 maggio 2021 è superiore alla commissione annuale di vigilanza calcolata in conformità del paragrafo 1, l’ESMA rimborsa la differenza al repertorio di dati sulle negoziazioni. 4.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, la commissione annuale di vigilanza per il 2021 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 è dovuta il 31 ottobre 2021. 5.   L’ESMA invia le fatture relative alla commissione annuale di vigilanza per il 2021 ai repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 almeno 30 giorni prima della data del pagamento. 6.   Quando i bilanci certificati per il 2021 diventano disponibili, i repertori di dati sulle negoziazioni di cui al paragrafo 1 comunicano all’ESMA gli indicatori di cui all’, paragrafo 3, per il 2021. L’eventuale differenza tra la commissione annuale di vigilanza per il 2021 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza che sarebbe stata dovuta per il 2021 se il calcolo del fatturato applicabile fosse stato basato sugli indicatori segnalati a norma del primo comma è a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni. L’ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura relativa agli eventuali pagamenti supplementari di cui al secondo comma almeno 30 giorni prima della rispettiva data di pagamento.»
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