Art. 9
Compartimenti
In vigore dal 24 mar 2021
Compartimenti
1. Gli ambiti di intervento di cui all’, paragrafo 1, si articolano in un comparto dell’Unione e in un comparto degli Stati membri. I comparti mirano a far fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali come segue:
a)
il comparto dell’Unione si occupa delle seguenti situazioni:
i)
fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell’Unione;
ii)
fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l’Unione o specifici Stati membri; o
iii)
fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che richiedono lo sviluppo di soluzioni finanziarie e strutture di mercato innovative, in particolare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi;
b)
il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell’importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione europea affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni.
2. Ove opportuno, i comparti di cui al paragrafo 1 sono usati in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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