Art. 4 · Dotazione e importo della garanzia dell’Unione

Art. 4

Dotazione e importo della garanzia dell’Unione

In vigore dal 24 mar 2021
Dotazione e importo della garanzia dell’Unione 1.   La garanzia dell’Unione ai fini del comparto dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 26 152 310 073 EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l’importo di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettera a). Un importo aggiuntivo per la garanzia dell’Unione può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, subordinatamente all’assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi delle disposizioni sull’utilizzo del FESR, dell’FSE +, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU di cui a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e sulle norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, sul Fondo Sicurezza interna e sullo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento sulle disposizioni comuni per gli anni 2021-2027») e delle disposizioni sull’utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU di cui al regolamento sui piani strategici della PAC. Un importo aggiuntivo per la garanzia dell’Unione può inoltre essere fornito dagli Stati membri in contanti o sotto forma di garanzia per il comparto degli Stati membri. L’importo corrisposto in contanti costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Anche i contributi dei paesi terzi di cui all’ del presente regolamento aumentano la garanzia dell’Unione di cui al primo comma, fornendo per intero una copertura in contanti a norma dell’articolo 218, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 2.   Un importo di 14 825 000 000 EUR a prezzi correnti sull’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento è assegnato alle operazioni di attuazione delle misure di cui all’ del regolamento (UE) 2020/2094 per gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. Un importo di 11 327 310 073 EUR a prezzi correnti sull’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all’, paragrafo 2. Gli importi di cui al primo comma del presente paragrafo sono disponibili solo a decorrere dalla data di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094. La ripartizione indicativa della garanzia dell’Unione ai fini del comparto dell’Unione figura nell’allegato I del presente regolamento. Se opportuno, la Commissione può discostarsi dagli importi di cui all’allegato I fino a un massimo del 15 % per ciascun obiettivo di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a d). La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale discostamento. 3.   La dotazione finanziaria per l’attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII ammonta a 430 000 000 EUR a prezzi correnti. 4.   L’importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
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