Art. 29
Valutazione
In vigore dal 24 mar 2021
Valutazione
1. Le valutazioni del programma InvestEU si svolgono in modo da alimentare tempestivamente il processo decisionale.
2. Entro il 30 settembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia indipendente concernente il programma InvestEU, in particolare l’uso della garanzia dell’Unione, il rispetto da parte del Gruppo BEI degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), l’assegnazione della garanzia dell’Unione di cui all’, paragrafi 4 e 5, l’attuazione del polo di consulenza InvestEU e la dotazione di bilancio di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d), punto i), e all’, paragrafo 8. La valutazione dimostra in particolare in che modo l’inclusione dei partner esecutivi e dei partner consultivi nell’attuazione del programma InvestEU abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi del programma InvestEU e degli obiettivi delle politiche dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il valore aggiunto e l’equilibrio geografico e settoriale delle operazioni di finanziamento e di investimento sostenute. La valutazione esamina anche l’applicazione della verifica della sostenibilità ai sensi dell’, paragrafo 5, e l’attenzione rivolta alle PMI dall’ambito di intervento per le PMI di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
3. Al termine dell’attuazione del programma InvestEU e comunque non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale indipendente del programma InvestEU, in particolare dell’uso della garanzia dell’Unione.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. I partner esecutivi e i partner consultivi forniscono e trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, ogni tre anni la Commissione include nella relazione annuale di cui all’articolo 250 del regolamento finanziario il riesame dell’adeguatezza del tasso di copertura di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento tenuto conto del profilo di rischio effettivo delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell’Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento per modificare il presente regolamento adeguando il tasso di copertura di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento con un incremento massimo del 15 % sulla base di tale riesame.
Storico versioni
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