Art. 28 · Monitoraggio e relazioni

Art. 28

Monitoraggio e relazioni

In vigore dal 24 mar 2021
Monitoraggio e relazioni 1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma InvestEU nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’ figurano nell’allegato III. 2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma InvestEU, e che tali dati forniscano un adeguato monitoraggio dei rischi e del portafoglio di garanzie. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai partner esecutivi, ai partner consultivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell’Unione, se del caso. 3.   La Commissione riferisce sull’attuazione del programma InvestEU ai sensi degli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario. Conformemente all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la relazione annuale fornisce informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di prestazione. A tal fine ciascun partner esecutivo trasmette annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l’obbligo di informazione, comprese le informazioni sul funzionamento della garanzia dell’Unione. 4.   Ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell’Unione e per comparto degli Stati membri, se del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione e degli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato III del presente regolamento. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento o di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del fondo InvestEU. Una volta all’anno la relazione del Gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell’esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. 5.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma InvestEU nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato III relativamente agli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:523:oj#art-28