Art. 25 · Polo di consulenza InvestEU

Art. 25

Polo di consulenza InvestEU

In vigore dal 24 mar 2021
Polo di consulenza InvestEU 1.   La Commissione istituisce il polo di consulenza InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l’individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l’attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento e per rafforzare la capacità dei promotori di progetti e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Tale sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari. La Commissione conclude accordi di consulenza con il Gruppo BEI e altri potenziali partner consultivi incaricandoli di fornire la consulenza di cui al primo comma del presente paragrafo nonché i servizi di cui al paragrafo 2. La Commissione può inoltre attuare iniziative di consulenza anche avvalendosi di fornitori esterni di servizi. La Commissione istituisce uno sportello centrale del polo di consulenza InvestEU e assegna le richieste di consulenza da trattare nell’ambito dell’iniziativa di consulenza appropriata. La Commissione, il Gruppo BEI e gli altri partner consultivi collaborano strettamente per garantire l’efficacia, le sinergie e l’effettiva copertura geografica del sostegno in tutta l’Unione, tenendo debitamente conto delle strutture e del lavoro esistenti. Le iniziative di consulenza sono disponibili come componenti di ciascun ambito di intervento di cui all’, paragrafo 1, e coprono i settori che vi rientrano. Sono inoltre disponibili iniziative di consulenza nell’ambito di una componente intersettoriale. 2.   Il polo di consulenza InvestEU: a) mette a disposizione degli enti pubblici e dei promotori di progetti uno sportello centrale, gestito e ospitato dalla Commissione, per l’assistenza allo sviluppo di progetti nell’ambito del polo di consulenza InvestEU; b) divulga agli enti pubblici e ai promotori di progetti tutte le informazioni supplementari disponibili in merito agli orientamenti sugli investimenti, comprese le informazioni sulla loro applicazione o sull’interpretazione fornite dalla Commissione; c) se del caso, assiste i promotori di progetti nello sviluppo dei loro progetti in modo da conseguire gli obiettivi di cui agli e i criteri di ammissibilità di cui all’, e facilita lo sviluppo di, tra l’altro, importanti progetti di comune interesse europeo e di aggregatori per progetti di piccole dimensioni, anche attraverso le piattaforme di investimento di cui alla lettera f) del presente paragrafo, a condizione che tale assistenza lasci impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell’Unione per tali progetti; d) svolge azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l’uso del sostegno del fondo InvestEU in tutta l’Unione e contribuisce attivamente, ove possibile, al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell’ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento; e) agevola la creazione di piattaforme collaborative per gli scambi tra pari e la condivisione di dati, knowhow e migliori pratiche a sostegno della creazione di una riserva di progetti e dello sviluppo del settore; f) fornisce consulenza proattiva per la creazione di piattaforme di investimento, incluse piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali, nonché piattaforme di investimento che raggruppano progetti di piccole e medie dimensioni in uno o più Stati membri per tema o regione; g) sostiene l’utilizzo del finanziamento misto con sovvenzioni o strumenti finanziari finanziati dal bilancio dell’Unione o da altre fonti, al fine di rafforzare le sinergie e le complementarità tra gli strumenti dell’Unione e di massimizzare l’effetto leva e l’impatto del programma InvestEU; h) sostiene attività di creazione di capacità per sviluppare capacità, competenze e processi organizzativi e accelerare la preparazione agli investimenti delle organizzazioni, in modo che gli enti pubblici e i promotori di progetti possano costituire riserve di progetti di investimenti, sviluppare meccanismi di finanziamento e piattaforme di investimento e gestire i progetti e che gli intermediari finanziari possano realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento a beneficio di soggetti che hanno difficoltà a ottenere l’accesso ai finanziamenti, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità di valutazione del rischio o di specifiche conoscenze settoriali; i) fornisce sostegno sotto forma di consulenze per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nel campo della ricerca e dell’innovazione attraverso l’ottenimento di titoli di proprietà intellettuale, quali i brevetti. 3.   Il polo di consulenza InvestEU è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati, incluse le PMI e le start-up, degli enti pubblici, delle banche e degli istituti di promozione nazionali, degli intermediari finanziari e di altri intermediari. 4.   La Commissione conclude un accordo di consulenza con ciascun partner consultivo per l’attuazione di una o più iniziative di consulenza. Il polo di consulenza InvestEU può addebitare commissioni per i servizi di cui al paragrafo 2 per coprire parte dei costi di fornitura, fatta eccezione per i servizi forniti ai promotori di progetti pubblici o alle organizzazioni senza scopo di lucro, per i quali, ove giustificato, sono a titolo gratuito. Le commissioni imputate alle PMI per i servizi di cui al paragrafo 2 non superano un terzo del costo di fornitura di tali servizi. 5.   Per svolgere le attività di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza, il polo di consulenza InvestEU metterà a frutto l’esperienza della Commissione, del Gruppo BEI e degli altri partner consultivi. 6.   Ogni iniziativa di consulenza include un meccanismo di ripartizione dei costi tra la Commissione e il partner consultivo, tranne nel caso in cui la Commissione accetti di coprire tutti i costi dell’iniziativa di consulenza, in casi debitamente giustificati in cui le specificità dell’iniziativa di consulenza lo richiedano, e sia garantito il trattamento coerente ed equo tra i partner consultivi. 7.   Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. Una presenza locale è prevista negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell’elaborazione dei progetti nel quadro del fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per poter fornire la consulenza di cui al paragrafo 1, incluso il sostegno per attuare e accogliere progetti di piccole dimensioni. 8.   Onde fornire la consulenza di cui al paragrafo 1 e agevolarne la prestazione a livello locale, il polo di consulenza InvestEU coopera, ove possibile, con le banche e gli istituti di promozione nazionali sfruttando la loro esperienza. Se del caso, gli accordi di cooperazione con banche e istituti di promozione nazionali sono conclusi nell’ambito del polo di consulenza InvestEU con almeno una banca o un istituto di promozione nazionale per Stato membro. 9.   I partner esecutivi, se del caso, propongono ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento, in particolare per progetti di piccola scala, di chiedere il sostegno del polo di consulenza InvestEU, allo scopo di migliorare, se del caso, la preparazione dei progetti e di valutare la possibilità di raggruppare i progetti. Se del caso, i partner esecutivi e i partner consultivi informano inoltre i promotori di progetti sulla possibilità di includere i loro progetti nel portale InvestEU di cui all’.
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