Art. 23 · Verifica della conformità

Art. 23

Verifica della conformità

In vigore dal 24 mar 2021
Verifica della conformità 1.   La Commissione effettua una verifica tesa a confermare che le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi diversi dalla BEI rispettino la normativa e le politiche dell’Unione. 2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento non sono coperte dalla garanzia dell’Unione se la Commissione esprime un parere sfavorevole secondo la procedura di cui all’ dello statuto della BEI.
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