Art. 22 · Quadro di valutazione

Art. 22

Quadro di valutazione

In vigore dal 24 mar 2021
Quadro di valutazione 1.   È istituito un quadro di valutazione degli indicatori («quadro di valutazione») per garantire che il comitato per gli investimenti sia in grado di condurre una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione per le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi. 2.   I partner esecutivi compilano il quadro di valutazione relativo alle loro proposte di finanziamento e di investimento. 3.   Il quadro di valutazione comprende i seguenti elementi: a) la descrizione dell’operazione di finanziamento o di investimento proposta; b) il modo in cui l’operazione di finanziamento o di investimento proposta contribuisce agli obiettivi delle politiche dell’Unione; c) la descrizione dell’addizionalità; d) la descrizione dei fallimenti del mercato o di una situazione di investimento subottimale; e) il contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo; f) l’impatto dell’investimento; g) il profilo finanziario dell’operazione di finanziamento o di investimento; h) indicatori complementari. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo elementi aggiuntivi del quadro di valutazione, comprese norme dettagliate per l’uso del quadro di valutazione da parte dei partner esecutivi.
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