Art. 20
Comitato consultivo
In vigore dal 24 mar 2021
Comitato consultivo
1. La Commissione e il comitato direttivo, istituito a norma dell’, sono assistiti da un comitato consultivo («comitato consultivo»).
2. Il comitato consultivo si adopera per garantire l’equilibrio di genere ed è composto da:
a)
un rappresentante di ciascun partner esecutivo;
b)
un rappresentante di ciascuno Stato membro;
c)
un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo;
d)
un esperto nominato dal Comitato delle regioni.
3. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante del Gruppo BEI è il vicepresidente.
Il comitato consultivo si riunisce regolarmente, almeno due volte all’anno, su convocazione del presidente.
4. Il comitato consultivo:
a)
presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento;
b)
presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo in merito agli sviluppi di mercato, alle condizioni di mercato, ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali;
c)
scambia opinioni in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche.
5. La Commissione nomina i primi membri del comitato consultivo che rappresentano i partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI, previa consultazione dei potenziali partner esecutivi. Il loro mandato è limitato a un anno.
6. Sono inoltre organizzate almeno due volte all’anno, sotto la presidenza della Commissione, riunioni di rappresentanti degli Stati membri in una formazione distinta.
7. Il comitato consultivo e i rappresentanti degli Stati membri riuniti nella formazione distinta di cui al paragrafo 6 possono formulare raccomandazioni, da sottoporre all’esame del comitato direttivo, sull’attuazione e sul funzionamento del programma InvestEU.
8. I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato consultivo sono resi pubblici non appena possibile una volta da esso approvati.
La Commissione stabilisce le regole e le procedure operative del comitato consultivo e ne gestisce il segretariato. Tutte le informazioni e la documentazione pertinenti sono messe a disposizione del comitato consultivo per metterlo in grado di esercitare le sue funzioni.
9. Le banche e gli istituti di promozione nazionali rappresentati nel comitato consultivo selezionano tra i propri membri i rappresentanti dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI per il comitato direttivo istituito a norma dell’. Le banche e gli istituti di promozione nazionali mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata nel comitato direttivo in termini di dimensioni e ubicazione geografica. I rappresentanti selezionati rappresentano la posizione comune concordata di tutti i partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI.
Storico versioni
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