Art. 20 · Comitato consultivo

Art. 20

Comitato consultivo

In vigore dal 24 mar 2021
Comitato consultivo 1.   La Commissione e il comitato direttivo, istituito a norma dell’, sono assistiti da un comitato consultivo («comitato consultivo»). 2.   Il comitato consultivo si adopera per garantire l’equilibrio di genere ed è composto da: a) un rappresentante di ciascun partner esecutivo; b) un rappresentante di ciascuno Stato membro; c) un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo; d) un esperto nominato dal Comitato delle regioni. 3.   Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante del Gruppo BEI è il vicepresidente. Il comitato consultivo si riunisce regolarmente, almeno due volte all’anno, su convocazione del presidente. 4.   Il comitato consultivo: a) presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento; b) presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo in merito agli sviluppi di mercato, alle condizioni di mercato, ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali; c) scambia opinioni in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche. 5.   La Commissione nomina i primi membri del comitato consultivo che rappresentano i partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI, previa consultazione dei potenziali partner esecutivi. Il loro mandato è limitato a un anno. 6.   Sono inoltre organizzate almeno due volte all’anno, sotto la presidenza della Commissione, riunioni di rappresentanti degli Stati membri in una formazione distinta. 7.   Il comitato consultivo e i rappresentanti degli Stati membri riuniti nella formazione distinta di cui al paragrafo 6 possono formulare raccomandazioni, da sottoporre all’esame del comitato direttivo, sull’attuazione e sul funzionamento del programma InvestEU. 8.   I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato consultivo sono resi pubblici non appena possibile una volta da esso approvati. La Commissione stabilisce le regole e le procedure operative del comitato consultivo e ne gestisce il segretariato. Tutte le informazioni e la documentazione pertinenti sono messe a disposizione del comitato consultivo per metterlo in grado di esercitare le sue funzioni. 9.   Le banche e gli istituti di promozione nazionali rappresentati nel comitato consultivo selezionano tra i propri membri i rappresentanti dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI per il comitato direttivo istituito a norma dell’. Le banche e gli istituti di promozione nazionali mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata nel comitato direttivo in termini di dimensioni e ubicazione geografica. I rappresentanti selezionati rappresentano la posizione comune concordata di tutti i partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI.
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