Art. 17
Accordi di garanzia
In vigore dal 24 mar 2021
Accordi di garanzia
1. Con ogni partner esecutivo la Commissione conclude un accordo di garanzia sulla concessione della garanzia dell’Unione, fino a concorrenza di un importo che sarà determinato dalla Commissione.
Nel caso in cui i partner esecutivi formino un gruppo, è concluso un unico accordo di garanzia tra la Commissione e ciascun partner esecutivo partecipante al gruppo o un partner esecutivo a nome del gruppo.
2. L’accordo di garanzia prevede:
a)
l’importo e i termini del contributo finanziario che il partner esecutivo dovrà fornire;
b)
i termini del finanziamento o delle garanzie che il partner esecutivo dovrà, se del caso, fornire ad altri soggetti giuridici partecipanti all’attuazione;
c)
le regole dettagliate sulla concessione della garanzia dell’Unione ai sensi dell’, ivi compresa la copertura dei portafogli di determinati tipi di strumenti e gli eventi che determinano rispettivamente l’eventuale attivazione della garanzia dell’Unione;
d)
la remunerazione per il rischio assunto, da assegnare in proporzione alla quota di rischio assunta rispettivamente dall’Unione e dal partner esecutivo oppure ridotta in casi debitamente giustificati a norma dell’, paragrafo 2;
e)
le condizioni di pagamento;
f)
l’impegno del partner esecutivo di accettare le decisioni della Commissione e del comitato per gli investimenti per quanto riguarda l’uso della garanzia dell’Unione a favore dell’operazione di finanziamento o di investimento proposta, fatto salvo il processo decisionale del partner esecutivo rispetto alla proposta operazione di finanziamento o di investimento in assenza della garanzia dell’Unione;
g)
le disposizioni e le procedure inerenti al recupero dei crediti da affidare al partner esecutivo;
h)
il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell’Unione;
i)
gli indicatori chiave di prestazione, in particolare per quanto riguarda l’uso della garanzia dell’Unione, il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri di cui agli , nonché la mobilitazione di capitali privati;
j)
se del caso, le disposizioni e le procedure relative alle operazioni di finanziamento misto;
k)
altre disposizioni pertinenti in conformità delle disposizioni dell’articolo 155, paragrafo 2, e del titolo X del regolamento finanziario;
l)
l’esistenza di meccanismi adeguati per rispondere alle potenziali preoccupazioni degli investitori privati.
3. L’accordo di garanzia stabilisce anche che all’Unione è dovuta una remunerazione per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell’ambito di applicazione dal presente regolamento da corrispondere previa deduzione dei pagamenti dovuti per l’attivazione della garanzia dell’Unione.
4. Inoltre, l’accordo di garanzia stabilisce che gli importi dovuti al partner esecutivo in relazione alla garanzia dell’Unione sono detratti dall’importo complessivo della remunerazione, dai proventi e dai rimborsi che il partner esecutivo deve all’Unione e che derivano dalle operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Se detto importo non è sufficiente a coprire l’importo spettante al partner esecutivo ai sensi dell’, paragrafo 3, l’importo dovuto è prelevato dalla copertura della garanzia dell’Unione.
5. L’accordo di garanzia concluso nell’ambito del comparto degli Stati membri può prevedere la partecipazione di rappresentanti dello Stato membro o delle regioni interessate al monitoraggio dell’attuazione dell’accordo di garanzia.
Storico versioni
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