Art. 16 · Tipologie di finanziamento ammissibili

Art. 16

Tipologie di finanziamento ammissibili

In vigore dal 24 mar 2021
Tipologie di finanziamento ammissibili 1.   La garanzia dell’Unione può essere utilizzata a copertura dei rischi per le seguenti tipologie di finanziamento fornite dai partner esecutivi: a) prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito subordinato o investimenti nel capitale o nel quasi-capitale, concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali; b) finanziamenti o garanzie concessi da un partner esecutivo a un altro ente finanziario che consentano a quest’ultimo di svolgere le attività di finanziamento di cui alla lettera a). È coperto dalla garanzia dell’Unione il finanziamento del partner esecutivo di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento o di un’operazione di finanziamento sottoscritti o stipulati dal partner esecutivo dopo la firma dell’accordo di garanzia e che detto accordo non sia né scaduto né annullato. 2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono sostenute dalla garanzia dell’Unione, conformemente alle disposizioni da stabilire negli orientamenti sugli investimenti, anche se tali strutture investono una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell’Unione e nei paesi terzi di cui all’, paragrafo 2, o investono una quota minoritaria degli importi investiti in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.
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