Art. 15 · Selezione dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI

Art. 15

Selezione dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI

In vigore dal 24 mar 2021
Selezione dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI 1.   La Commissione seleziona partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI conformemente all’articolo 154 del regolamento finanziario. I partner esecutivi possono formare un gruppo. Un partner esecutivo può essere membro di uno o più gruppi. Per il comparto dell’Unione, le controparti ammissibili devono aver espresso il loro interesse in relazione alla parte della garanzia dell’Unione di cui all’, paragrafo 5. Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti tra quelle che hanno espresso il loro interesse. Lo Stato membro in questione può altresì proporre il Gruppo BEI come partner esecutivo e, a proprie spese, può concludere un contratto con il Gruppo BEI per la fornitura dei servizi elencati all’. Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del terzo comma del presente paragrafo e seleziona come partner esecutivi le controparti ammissibili che sono in grado di coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate. 2.   Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell’ambito del fondo InvestEU consegua i seguenti obiettivi: a) massimizzi la copertura degli obiettivi stabiliti dall’; b) massimizzi l’impatto della garanzia dell’Unione attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo; c) massimizzi, ove opportuno, gli investimenti privati; d) promuova soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. e) consegua la diversificazione geografica mediante l’assegnazione graduale della garanzia dell’Unione e consenta il finanziamento di progetti più piccoli; f) offra un’adeguata diversificazione del rischio. 3.   Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione tiene anche in considerazione: a) il possibile costo e la possibile remunerazione per il bilancio dell’Unione; b) la capacità del partner esecutivo di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario in materia di elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale, riciclaggio, finanziamento del terrorismo e giurisdizioni non cooperative. 4.   Le banche e gli istituti di promozione nazionali possono essere selezionati come partner esecutivi, purché soddisfino le disposizioni di cui al presente articolo.
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