Art. 13 · Garanzia dell’Unione

Art. 13

Garanzia dell’Unione

In vigore dal 24 mar 2021
Garanzia dell’Unione 1.   La garanzia dell’Unione è concessa ai partner esecutivi come garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta, conformemente all’articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, e attuata in regime di gestione indiretta, conformemente al titolo X del suddetto regolamento. 2.   La remunerazione della garanzia dell’Unione è connessa alle caratteristiche e al profilo di rischio dei prodotti finanziari, tenendo conto della natura delle operazioni di finanziamento e di investimento sottostanti e del conseguimento degli obiettivi perseguiti dai prodotti finanziari. Ove debitamente giustificato dalla natura degli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario e dalla necessità che i prodotti finanziari siano economicamente accessibili ai destinatari finali interessati, il costo del finanziamento concesso al destinatario finale può essere ridotto o le condizioni di tale finanziamento possono essere migliorate, riducendo la remunerazione della garanzia dell’Unione o, se necessario, coprendo i costi amministrativi pendenti sostenuti dal partner esecutivo attraverso il bilancio dell’Unione, in particolare: a) laddove le condizioni di tensione dei mercati finanziari impediscano la realizzazione di un’operazione di finanziamento o di investimento a prezzi basati sul mercato o b) se necessario per catalizzare le operazioni di finanziamento e di investimento in settori o ambiti in cui si verificano un significativo fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale o per facilitare la creazione di piattaforme di investimento. La riduzione della remunerazione della garanzia dell’Unione o la copertura dei costi amministrativi pendenti sostenuti dal partner esecutivo, di cui al secondo comma, possono essere attuate solamente nella misura in cui non incidano in modo significativo sulla copertura della garanzia dell’Unione. La riduzione della remunerazione della garanzia dell’Unione va pienamente a beneficio dei destinatari finali. 3.   La condizione stabilita all’articolo 219, paragrafo 4, del regolamento finanziario si applica a ciascun partner esecutivo sulla base del portafoglio. 4.   Il 75 % della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a 19 614 232 554 EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a 4 903 558 139 EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l’attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 2. 5.   Il restante 25 % della garanzia dell’Unione nell’ambito del comparto dell’Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch’essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia. 6.   Occorre compiere i massimi sforzi per garantire che alla fine del periodo di investimento sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un’eccessiva concentrazione settoriale o geografica. Tali sforzi comprendono incentivi per le banche e gli istituti di promozione nazionali più piccoli o meno sofisticati che hanno un vantaggio comparativo a causa della loro presenza locale, delle loro conoscenze e delle loro competenze in materia di investimenti. La Commissione sviluppa un approccio coerente per sostenere tali sforzi. 7.   Il sostegno a titolo della garanzia dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento, è concesso alle condizioni di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/2094. In altri casi, il sostegno a titolo della garanzia dell’Unione può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l’intermediario finanziario o altro soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro un anno dall’approvazione dell’operazione di finanziamento o di investimento pertinente da parte del partner esecutivo. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l’intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:523:oj#art-13