Art. 12 · Conflitti di interesse

Art. 12

Conflitti di interesse

In vigore dal 24 mar 2021
Conflitti di interesse 1.   Nel contesto del partenariato di cui all’, il Gruppo BEI adotta tutte le necessarie misure e precauzioni per evitare conflitti di interesse con altri partner esecutivi, anche predisponendo una squadra dedicata e indipendente per i compiti di cui all’ paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti da iii) a vi). Tale squadra è soggetta a rigorose norme di riservatezza, le quali continuano ad applicarsi anche ai membri che lasciano la squadra. 2.   Il Gruppo BEI o altri partner esecutivi informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi situazione che costituisca o possa determinare un conflitto di interessi. In caso di dubbio, la Commissione stabilisce se esiste un conflitto di interessi e informa il Gruppo BEI delle sue conclusioni. In presenza di un conflitto di interessi, il Gruppo BEI adotta misure appropriate. Il Gruppo BEI informa il comitato direttivo delle misure adottate e dei loro esiti. 3.   Il Gruppo BEI adotta le necessarie precauzioni per evitare situazioni in cui potrebbero sorgere conflitti di interesse nell’attuazione del polo di consulenza InvestEU, in particolare in relazione ai compiti operativi nella sua funzione di sostegno alla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera d), punto ii). In presenza di un conflitto di interessi, il Gruppo BEI adotta misure appropriate.
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