Art. 8
Sovvenzioni
In vigore dal 24 mar 2021
Sovvenzioni
1. Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
2. È possibile combinare sovvenzioni e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche di promozione nazionali o di altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché con finanziamenti di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore pubblico o del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-pubblico o pubblico-privato.
3. Le sovvenzioni erogate dall’Unione non superano il 60% dei costi ammissibili per un’azione relativa a un obiettivo del programma o per il funzionamento di un organismo non governativo. Nei casi di utilità eccezionale, il contributo dell’Unione può arrivare fino all’80% dei costi ammissibili. Le azioni con un chiaro valore aggiunto dell’Unione sono considerate di utilità eccezionale, tra l’altro, quando:
a)
almeno il 30% della dotazione di bilancio proposta è assegnata a Stati membri il cui RNL pro capite è inferiore al 90% della media dell’Unione; o
b)
partecipano all’azione enti di almeno 14 Stati membri partecipanti, di cui almeno quattro sono Stati membri il cui RNL pro capite è inferiore al 90% della media dell’Unione.
4. Nel caso delle sovvenzioni dirette di cui all’, paragrafi 6 e 7, tali sovvenzioni possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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