Art. 5 · Bilancio

Art. 5

Bilancio

In vigore dal 24 mar 2021
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a 2 446 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   A seguito dell’adeguamento specifico del programma di cui all’ del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (27), l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è aumentato di una dotazione supplementare di 2 900 000 000 EUR a prezzi 2018, come specificato nell’allegato II di detto regolamento. 3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono inoltre finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. 4.   La ripartizione degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è conforme alle disposizioni seguenti: a) almeno il 20 % degli importi è riservato alle azioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie di cui all’, lettera a); b) un massimo del 12,5 % degli importi è riservato agli appalti volti a integrare le scorte nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per la crisi a livello dell’Unione di cui all’, lettera d); c) un massimo del 12,5 % degli importi è riservato a sostenere gli impegni e le iniziative sanitarie mondiali di cui all’, lettera j); d) un massimo dell’8 % degli importi è riservato alla copertura delle spese amministrative di cui al paragrafo 3. 5.   Gli stanziamenti connessi ad attività di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 5, del regolamento finanziario. 6.   Gli impegni di bilancio di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue. 7.   A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, per un periodo limitato in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento, le attività sostenute a norma del presente regolamento e i relativi costi possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se tali attività sono state attuate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. 8.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 31 dicembre 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui al paragrafo 3 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
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