Art. 4 · Obiettivi specifici

Art. 4

Obiettivi specifici

In vigore dal 24 mar 2021
Obiettivi specifici Gli obiettivi generali di cui all’ sono perseguiti attraverso i seguenti obiettivi specifici, assicurando un elevato livello di protezione della salute umana in tutte le politiche e le attività dell’Unione, in linea con l’approccio «One Health», ove applicabile: a) in sinergia con altre azioni pertinenti dell’Unione, sostenere le azioni in materia di prevenzione delle malattie e di promozione della salute e intervenire nei confronti dei determinanti della salute, anche riducendo i danni alla salute causati dal consumo illecito di droghe e alla dipendenza, sostenere le azioni volte a porre fine alle disuguaglianze in ambito sanitario, per migliorare l’alfabetizzazione sanitaria, i diritti dei pazienti, la sicurezza dei pazienti, la qualità dell’assistenza e l’assistenza sanitaria transfrontaliera, e sostenere le azioni volte a migliorare la sorveglianza, la diagnosi e il trattamento delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, in particolare il cancro e i tumori pediatrici, nonché sostenere le azioni volte a migliorare la salute mentale, prestando particolare attenzione ai nuovi modelli di assistenza e alle sfide sanitarie a lungo termine dell’Unione; b) rafforzare le capacità dell’Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta rapida in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero in conformità della pertinente legislazione dell’Unione e migliorare la gestione delle crisi sanitarie, in particolare attraverso il coordinamento, la fornitura e la mobilitazione di capacità di assistenza sanitaria di emergenza, sostenere la raccolta di dati, lo scambio di informazioni, la sorveglianza, il coordinamento delle prove di stress volontarie dei sistemi sanitari nazionali e l’elaborazione di norme per un’assistenza sanitaria di qualità a livello nazionale; c) sostenere le azioni volte a migliorare la disponibilità e l’accessibilità, anche dal punto di vista economico, di medicinali, dispositivi medici e prodotti di rilevanza per la crisi, incoraggiando catene di produzione e di fornitura sostenibili e l’innovazione nell’Unione, sostenendo nel contempo l’uso prudente ed efficiente dei medicinali, in particolare gli antimicrobici, e azioni a sostegno dello sviluppo di medicinali meno dannosi per l’ambiente, nonché la produzione e lo smaltimento rispettosi dell’ambiente dei medicinali e dei dispositivi medici; d) in sinergia con altri strumenti, programmi e fondi dell’Unione, fatte salve le competenze degli Stati membri, e in stretta cooperazione con i pertinenti organismi dell’Unione, sostenere le azioni che integrano la costituzione di scorte nazionali di prodotti essenziali di rilevanza per la crisi, a livello di Unione, ove necessario; e) in sinergia con altri strumenti, programmi e fondi dell’Unione, fatte salve le competenze degli Stati membri e in stretta cooperazione con l’ECDC, istituire una struttura e risorse di formazione per una riserva di personale medico, sanitario e di sostegno assegnato volontariamente dagli Stati membri da mobilitare in caso di crisi sanitaria; f) rafforzare l’uso e il riutilizzo dei dati sanitari per la prestazione di assistenza sanitaria e per la ricerca e l’innovazione, promuovere la diffusione di strumenti e servizi digitali, nonché la trasformazione digitale dei sistemi sanitari, anche sostenendo la creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari; g) migliorare l’accesso a servizi sanitari di qualità, incentrati sul paziente e basati sui risultati, e a servizi di assistenza correlati, con l’obiettivo di conseguire una copertura sanitaria universale; h) sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’applicazione e, ove necessario, la revisione della legislazione dell’Unione in materia di salute e sostenere la fornitura di dati validi, affidabili e comparabili di elevata qualità per consentire un processo decisionale e un monitoraggio delle decisioni basati su elementi concreti, e promuovere il ricorso a valutazioni dell’impatto sanitario delle altre politiche pertinenti dell’Unione; i) sostenere l’integrazione del lavoro tra gli Stati membri e, in particolare, tra i rispettivi sistemi sanitari, anche per quanto riguarda l’attuazione di pratiche di prevenzione ad alto impatto, sostenere il lavoro sulla HTA e rafforzare e potenziare le attività di rete attraverso le ERN e altre reti transnazionali, anche in relazione alle malattie diverse dalle malattie rare, al fine di aumentare la copertura dei pazienti e migliorare la risposta alle malattie trasmissibili e non trasmissibili complesse e a bassa prevalenza; j) sostenere gli impegni e le iniziative mondiali nel settore della sanità, rafforzando il sostegno dell’Unione alle azioni delle organizzazioni internazionali, in particolare le azioni dell’OMS, e promuovere la cooperazione con i paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:522:oj#art-4