Art. 3 · Obiettivi generali

Art. 3

Obiettivi generali

In vigore dal 24 mar 2021
Obiettivi generali Il programma presenta un valore aggiunto per l’Unione e integra le politiche degli Stati membri, al fine di migliorare la salute umana in tutta l’Unione e garantire un elevato livello di protezione della salute umana in tutte le politiche e attività dell’Unione. Esso persegue i seguenti obiettivi generali, se del caso in linea con l’approccio «One Health»: a) migliorare e promuovere la salute nell’Unione al fine di ridurre l’onere delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, sostenendo la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, riducendo le disuguaglianze sanitarie, favorendo stili di vita sani e promuovendo l’accesso all’assistenza sanitaria; b) proteggere le persone nell’Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e rafforzare la capacità di risposta dei sistemi sanitari e il coordinamento tra gli Stati membri per far fronte a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero; c) migliorare la disponibilità, l’accessibilità e l’accessibilità economica dei medicinali e dei dispositivi medici e dei prodotti pertinenti per la crisi nell’Unione e sostenere l’innovazione in relazione a tali prodotti; d) rafforzare i sistemi sanitari migliorandone la resilienza e sviluppando l’efficienza delle risorse, in particolare: i) sostenendo il lavoro integrato e coordinato tra gli Stati membri; ii) promuovendo l’attuazione delle migliori pratiche e promuovendo la condivisione dei dati; iii) rafforzando il personale sanitario; iv) affrontando le implicazioni delle sfide demografiche; e v) portando avanti la trasformazione digitale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:522:oj#art-3