Art. 17
Attuazione del programma
In vigore dal 24 mar 2021
Attuazione del programma
1. La Commissione attua il programma stabilendo programmi di lavoro annuali conformemente al regolamento finanziario.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:
a)
i programmi di lavoro annuali che definiscono, in particolare:
i)
le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie;
ii)
l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto;
iii)
le azioni ammissibili di cui all’, paragrafi 3 e 4;
iv)
le azioni ammissibili realizzate da soggetti giuridici di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
v)
le azioni ammissibili realizzate da soggetti giuridici di un paese terzo non associato al programma ma elencato nel programma di lavoro annuale alle condizioni previste dall’, paragrafi 2 e 3;
b)
le decisioni che approvano azioni aventi un costo pari o superiore a 20 000 000 EUR;
c)
le norme che definiscono:
i)
le disposizioni tecniche e amministrative necessarie per l’attuazione delle azioni del programma;
ii)
modelli uniformi per la raccolta dei dati necessari per monitorare l’attuazione del programma.
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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