Art. 16 · Consultazione dei portatori di interessi e informazione del Parlamento europeo

Art. 16

Consultazione dei portatori di interessi e informazione del Parlamento europeo

In vigore dal 24 mar 2021
Consultazione dei portatori di interessi e informazione del Parlamento europeo 1.   La Commissione consulta i pertinenti portatori di interessi, tra cui i rappresentanti della società civile e delle organizzazioni dei pazienti, per raccogliere il loro parere sugli aspetti seguenti: a) le priorità e gli orientamenti strategici del programma di lavoro annuale; b) le esigenze da affrontare mediante il programma di lavoro annuale e i risultati conseguiti attraverso di esso. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione organizza la consultazione e l’informazione dei portatori di interessi almeno una volta l’anno, nei sei mesi precedenti la presentazione del programma di lavoro al comitato di cui all’, paragrafo 1. 3.   La Commissione può consultare in qualsiasi momento le agenzie decentrate competenti ed esperti indipendenti nel settore della sanità su questioni tecniche o scientifiche rilevanti per l’attuazione del programma. 4.   Ogni anno, prima dell’ultima riunione del gruppo direttivo «UE per la salute», la Commissione presenta al Parlamento europeo i risultati dei lavori del gruppo direttivo «UE per la salute» e delle consultazioni dei portatori di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2.
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