Art. 5
Specifiche tecniche per le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti
In vigore dal 24 mar 2021
Specifiche tecniche per le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti
Gli Stati membri provvedono affinché le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 siano organizzate in modo tale che le informazioni in esse registrate possano essere scambiate tra le basi dati informatizzate degli Stati membri nel formato indicato nella terza colonna della tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.
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