Art. 4 · Accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Art. 4

Accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini abbiano accesso, a richiesta e gratuitamente, almeno unicamente per consultazione, a un minimo di informazioni relative ai loro stabilimenti contenute nelle basi dati informatizzate di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429.
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