Art. 3 · Termini e procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Art. 3

Termini e procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

In vigore dal 24 mar 2021
Termini e procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti 1.   Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all’articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi. 2.   Nel caso delle nascite, nel determinare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni, gli Stati membri possono utilizzare la data in cui i mezzi di identificazione sono applicati all’animale come data di inizio per il termine in questione, a condizione che non vi sia alcun rischio di confusione tra tale data e la data di nascita dell’animale. 3.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può prorogare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni sui movimenti di cui al paragrafo 1 fino a 14 giorni dopo i movimenti di bovini all’interno dello stesso Stato membro dagli stabilimenti di origine a stabilimenti di pascolo registrati situati in zone di montagna per il pascolo. L’autorità competente può decidere di accettare dagli operatori di stabilimenti di pascolo registrati elenchi dei bovini oggetto di movimenti verso tali stabilimenti. Tali elenchi contengono: a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di pascolo registrato; b) il codice di identificazione degli animali; c) il numero di registrazione unico dello stabilimento di origine; d) la data di arrivo degli animali nello stabilimento di pascolo registrato; e) la data stimata di partenza degli animali dallo stabilimento di pascolo registrato.
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