Art. 17.tit_1 · Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione

Art. 17.tit_1

Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti dopo il loro ingresso nell’Unione

In vigore dal 24 mar 2021
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:520:oj#art-17.tit_1